IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Le  disposizioni della presente legge sono rivolte al riordino
territoriale ed alla definizione dei compiti delle comunita'  montane
in  attuazione  dell'art.  28  della  legge  142/90, nel quadro delle
finalita'  di  cui  agli  articoli  44,  ultimo  comma  e  129  della
Costituzione.