IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte al riordino territoriale ed alla definizione dei compiti delle comunita' montane in attuazione dell'art. 28 della legge 142/90, nel quadro delle finalita' di cui agli articoli 44, ultimo comma e 129 della Costituzione.